PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazioni).

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata. Sono altresì abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, e l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le seguenti disposizioni, in quanto compatibili con la presente legge:

          a) il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1 e 18;

          b) l'articolo 12 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

          c) la legge 8 marzo 1989, n. 95;

          d) il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

          e) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535;

          f) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Art. 2.
(Modifica al sistema di elezione
della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

 

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dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
      3. Ogni circoscrizione elettorale è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      4. In ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista che concorre all'elezione, singolarmente o in collegamento con altre liste.
      5. Il collegamento è operato indicando un comune programma di governo e un unico candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, singola o collegata, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere. Tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti, con priorità per le liste alla stessa collegate.
      7. Qualora la lista o le liste collegate che hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi, comprese quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al

 

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comma 8, non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, hanno diritto all'assegnazione, con lo stesso criterio di cui al comma 6, quale premio di maggioranza a garanzia della governabilità, di un numero di seggi pari alla differenza tra i seggi ottenuti e il 60 per cento del totale dei seggi della Camera dei deputati; in tal caso si calcolano su base nazionale i seggi spettanti alla lista o alle liste collegate e si redige una graduatoria unica nazionale dei collegi uninominali partendo da quelli con la percentuale più alta e, a parità di percentuale, da quelli appartenenti alla lista con la cifra elettorale maggiore e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. All'assegnazione dei seggi derivanti dall'applicazione del premio di maggioranza non concorrono le liste collegate che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al comma 8. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste, ai sensi del comma 6.
      8. Alla ripartizione dei seggi concorrono tutte le liste, singole o collegate, che hanno superato su base nazionale il 5 per cento dei voti validi espressi nella tornata elettorale.
      9. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, pena la nullità dell'elezione».

      2. Dopo l'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto il cognome del coniuge.

 

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      2. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      3. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
      4. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.
      5. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

Art. 3.
(Modifica al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
      2. Ogni regione è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si applicano su base regionale le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dalla presente legge.

Art. 4.
(Delega al Governo per la revisione dei collegi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi uninominali sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, l'omogeneità delle sue caratteristiche economico-sociali e storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso di comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi uninominali formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi uninominali, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minore numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione elettorale non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media

 

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si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione elettorale, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione stessa. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a), per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute gli scarti dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione elettorale sono consentiti non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione elettorale è determinato in rapporto ai seggi spettanti alla circoscrizione stessa in base alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa tra loro. La Commissione è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dalla ricezione, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; qualora lo schema del decreto legislativo si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema del decreto legislativo.

 

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      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano stati espressi entro i termini ivi previsti.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla presente legge, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.
      6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono alla nomina dei componenti della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, secondo quanto previsto al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di modificazioni alla disciplina in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.