1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata. Sono altresì abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, e l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le seguenti disposizioni, in quanto compatibili con la presente legge:
a) il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1 e 18;
b) l'articolo 12 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
c) la legge 8 marzo 1989, n. 95;
d) il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
e) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535;
f) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
3. Ogni circoscrizione elettorale è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
4. In ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista che concorre all'elezione, singolarmente o in collegamento con altre liste.
5. Il collegamento è operato indicando un comune programma di governo e un unico candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, singola o collegata, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere. Tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti, con priorità per le liste alla stessa collegate.
7. Qualora la lista o le liste collegate che hanno ottenuto la maggioranza dei suffragi, comprese quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al
2. Dopo l'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto il cognome del coniuge.
1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
2. Ogni regione è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si applicano su base regionale le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i collegi uninominali sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, l'omogeneità delle sue caratteristiche economico-sociali e storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso di comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi uninominali formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi uninominali, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minore numero possibile di collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione elettorale non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa tra loro. La Commissione è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dalla ricezione, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; qualora lo schema del decreto legislativo si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema del decreto legislativo.